(massima n. 1)
La fusione di societą realizza una successione universale corrispondente a quella "mortis causa" e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della societą incorporata e della contestuale sostituzione, nella titolaritą dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a questa, della societą incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici gią riguardanti i soggetti fusi o incorporati; ne consegue, in tema di azione revocatoria fallimentare, che, trattandosi di successione universale, essa concerne, al di lą del letterale riferimento dell'art. 2504 bis c.c. ai diritti ed agli obblighi, tutte le situazioni giuridiche per loro natura trasmissibili e, quindi, anche le situazioni di scienza giuridicamente rilevanti, ivi compresa l'eventuale conoscenza dello stato di insolvenza del soggetto, poi fallito, che ha effettuato un pagamento nel periodo sospetto.