(massima n. 1)
La norma di cui al terzo comma dell'art. 96 c.p.c., introdotto dall'art. 45 della legge 18 giugno 2009, n. 69, č applicabile - atteso il disposto della norma transitoria di cui all'art. 58, primo comma, legge cit. - soltanto ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, pertanto, esso non trova applicazione al regolamento di competenza proposto, ancorché dopo l'entrata in vigore della legge, avverso un provvedimento reso nell'ambito del giudizio di merito a quella data giā pendente, in quanto il regolamento di competenza si innesta nell'ambito del processo e costituisce un procedimento incidentale di impugnazione.