(massima n. 1)
In tema di privilegio generale sui beni mobili, dovuto sui compensi per le prestazioni professionali rese dall'avvocato, il limite temporale stabilito dall'art. 2751 bis, n. 2, c.c. - che riconosce detto privilegio ai crediti sulle retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale per gli ultimi due anni di prestazione - va inteso nel senso che, mentre per gli onorari si tiene conto del momento in cui la prestazione professionale, unitariamente considerata, è stata portata a termine, sebbene alcune attività siano state svolte in epoca anteriore al biennio, purché risultino tra loro collegate, in quanto espressione del medesimo incarico, per i diritti, che maturano con il compimento delle singole prestazioni, la liquidazione va fatta in base alla tariffa vigente a quel momento, poiché per essi deve tenersi conto soltanto di quelle poste in essere nel periodo in questione.