(massima n. 1)
La morte del procuratore domiciliatario produce l'inefficacia della dichiarazione di elezione di domicilio e la conseguente necessitā che l'atto di impugnazione sia notificato, ai sensi dell'art. 330, terzo comma, c.p.c., presso la parte personalmente. Tuttavia, ove alla morte del difensore abbia fatto seguito la nomina di altro difensore domiciliatario, che abbia lo stesso studio del primo, la notifica presso lo studio del domiciliatario deceduto č nulla e non inesistente - e, come tale, sanabile grazie alla costituzione della parte - dovendosi in questo caso considerare lo studio dell'avvocato alla stregua di un ufficio e l'elezione di domicilio effettuata con riferimento ad un'organizzazione professionale che continua ad operare dopo la morte del primo difensore.