(massima n. 1)
In tema di onorari di avvocato, e con riferimento alla liquidazione a carico della parte soccombente nel giudizio si applica l'art. 4, della legge 13 giugno 1942 n. 794 che, integrando la previsione contenuta nel r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, consente la riduzione sino alla metą dei minimi degli onorari nelle cause di particolare semplicitą senza l'esibizione del parere del Consiglio dell'Ordine, prevista, invece, per la liquidazione delle spese a carico del cliente.