(massima n. 1)
La mancanza del nome del difensore nella procura "ad litem" non determina la nullitā dell'atto quando, avuto riguardo agli altri riferimenti in esso contenuti ed al contesto in cui esso č inserito, non possa sorgere alcun ragionevole dubbio sulla individuazione del difensore e sulla legittimazione del medesimo alle attivitā processuali da lui compiute. (Nella specie la S.C. ha considerato valida la procura apposta nella copia notificata di un decreto ingiuntivo, priva dell'indicazione del difensore, ritenendo quest'ultimo fosse chiaramente individuabile nel nominativo dell'avvocato che aveva autenticato la sottoscrizione della procura, contenente l'elezione di domicilio presso il suo studio, e che, successivamente, si era effettivamente costituito in giudizio, depositando tale copia notificata munita della procura).