(massima n. 1)
In tema di spese processuali, la palese infondatezza della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti del terso chiamato comporta l'applicabilitą del principio della soccombenza nel rapporto processuale instaurato tra convenuto e terzo chiamato, anche quando l'attore principale sia a sua volta soccombente nei confronti del convenuto, atteso che il convenuto chiamante sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale. (Nella fattispecie, il diritto dell'assicurato-convenuto nei confronti dell'assicuratore-terzo chiamato era prescritto).