(massima n. 1)
Poiché il giudizio di rinvio costituisce la prosecuzione del giudizio di primo o di secondo grado conclusosi con la pronuncia della sentenza cassata, la parte che riassume la causa davanti al giudice di rinvio non č tenuta a conferire una nuova procura al difensore che lo ha gią assistito nel pregresso giudizio di merito.