(massima n. 1)
Qualora la parte costituita sia deceduta nel corso del giudizio, il ricorrente per cassazione ha l'onere di provare la legittimazione passiva processuale dei soggetti ai quali l'impugnazione č stata notificata, a meno che tale legittimazione non sia riconosciuta dagli interessati, perché la successione nel processo ai sensi dell'art. 110 c.p.c., di altri soggetti alla parte originaria, č un fatto costitutivo del diritto processuale ad impugnare la sentenza nei loro confronti, che deve essere provato ai sensi dell'art. 2697 c.c. dalla parte che lo esercita.