(massima n. 1)
Nel giudizio di cassazione, qualora la notificazione del controricorso e del ricorso incidentale abbia avuto luogo per via telematica, l'inosservanza dei requisiti prescritti dall'art. 1, lett. a) e c), della legge 7 giugno 1993, n. 183 (nella specie, dovuta all'effettuazione della comunicazione da parte di domiciliatario non munito di procura e senza dichiarazione di conformitą all'originale della copia teletrasmessa) si traduce nella nullitą dell'atto, che resta tuttavia sanata, ai sensi dell'art. 156, secondo comma, c.p.c., con conseguente ammissibilitą del controricorso e del ricorso incidentale, ove il ricorrente abbia comunque potuto replicare al contenuto degli stessi, dovendosi ritenere che, nonostante le irregolaritą della trasmissione, l'atto abbia raggiunto lo scopo cui era destinato.