(massima n. 1)
A seguito della norma di interpretazione autentica recata dall'art. 1 del d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, i criteri fissati dalla disciplina, oggetto dell'interpretazione anzidetta, introdotta dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, in ordine alla determinazione del carattere usurario degli interessi, non possono essere applicati a rapporti completamente esauriti prima della sua entrata in vigore, senza che rilevi, in senso contrario, la pendenza di una controversia sulle obbligazioni derivanti dal contratto e rimaste inadempiute, le quali non implicano che il rapporto contrattuale sia ancora in atto, ma solo che la sua conclusione ha lasciato in capo alle parti, o ad una di esse, delle ragioni di credito. (Fattispecie relativa ad interessi moratori convenzionalmente stabiliti in un contratto di leasing stipulato nell'anno 1989 e risolto nell'anno 1993).