(massima n. 1)
In tema di giudizio di cassazione, avuto riguardo al combinato disposto dai commi secondo, n. 4, e terzo dell'art. 369 c.p.c., nella formulazione di cui al d.l.vo n. 40 del 2006, che prevedono, a pena di improcedibilitā, l'onere, per il ricorrente, di depositare gli atti predetti nel termine perentorio fissato per il deposito del ricorso per cassazione e prescrivono, altresė, l'onere di richiedere la trasmissione del fascicolo d'ufficio alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e di depositare tale richiesta insieme al ricorso, gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi dei quali il legislatore ha imposto il deposito, a pena di improcedibilitā del ricorso, sono quelli che non fanno parte del fascicolo d'ufficio del giudizio nel quale č stata pronunciata la sentenza impugnata. Ne consegue che, ove, come nella specie, il fascicolo d'ufficio non comprenda la relazione scritta del consulente tecnico d'ufficio e il ricorrente, a sostegno della denunciata insufficienza e illogicitā della motivazione della sentenza impugnata, ne abbia trascritto passaggi non censurati dalla controparte per difformitā dall'effettivo contenuto delle osservazioni e conclusioni dell'ausiliare nominato dal giudice, devono ritenersi ottemperati gli oneri previsti a pena di improcedibilitā del ricorso.