(massima n. 1)
L'inosservanza del termine stabilito dall'art. 369 c.p.c. per il deposito in cancelleria del ricorso per cassazione ne comporta l'improcedibilitą, non assumendo alcun rilievo la causa del mancato tempestivo adempimento di tale onere, in quanto nel giudizio di cassazione non trova applicazione l'istituto della rimessione in termini. (Nell'enunciare tale principio, la S.C. ha peraltro escluso che nella specie potesse configurare una causa di non imputabilitą del ritardo l'avvenuta sottrazione del plico contenente il ricorso al vettore incaricato del recapito al collega del difensore in Roma, che ne avrebbe dovuto curare il deposito, dipendendo l'impossibilitą di tale adempimento dal mezzo a tal fine prescelto dal difensore, in luogo dell'invio per posta direttamente al cancelliere della Corte di cassazione).