(massima n. 1)
L'art. 369, quarto comma, c.p.c. nel prescrivere che unitamente al ricorso per cassazione debbano essere depositati a pena d'improcedibilitą "gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda", non distingue tra i vari tipi di censura proposta: ne consegue che, anche in caso di denuncia di "error in procedendo", gli atti processuali devono essere specificamente e nominativamente depositati unitamente al ricorso e nello stesso termine.