(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, in caso di chiamata in causa autorizzata dal giudice, la questione di competenza territoriale relativa alla domanda proposta nei confronti del terzo deve essere esaminata dal giudice, in base all'oggetto della domanda ed all'esposizione dei fatti posti a fondamento della stessa (a meno che non risulti evidente un'artificiosa allegazione diretta allo scopo di sottrarre la causa al giudice precostituito per legge) nel momento in cui si instaura il contraddittorio tra le parti del rapporto di garanzia, ovverosia all'atto della costituzione del terzo per contrastare la domanda di garanzia, e, restando quindi irrilevante, ai fini della competenza, una diversa qualificazione specificamente attribuita alla domanda da una delle parti in un momento successivo, una volta decisa non č riproponibile nel corso del giudizio.