(massima n. 1)
La disposizione dell'ultimo comma dell'art. 306 c.p.c., a norma della quale, se non vi č un diverso accordo, la parte che ha rinunciato agli atti del processo deve rimborsare le spese alle altre parti, č applicabile, in virtł dell'espresso richiamo dell'art. 629 c.p.c., anche nel processo esecutivo. (In applicazione del riportato principio, la S.C. ha cassato senza rinvio il provvedimento col quale il giudice dell'esecuzione, nel dichiarare estinto il processo, aveva liquidato le spese in favore del creditore rinunciante).