(massima n. 1)
In tema di responsabilità della P.A. per occupazione illegittima di un fondo, l'appartenenza di esso a più comproprietari non implica solidarietà attiva in un unico credito risarcitorio, ma l'insorgenza di un autonomo diritto di ciascuno dei comproprietari al ristoro del pregiudizio causato al proprio patrimonio; né tale principio subisce alcuna deroga quando gli attori abbiano inizialmente richiesto, in via principale, la restituzione del bene e solo in via subordinata il risarcimento del danno per equivalente pecuniario: la domanda di restituzione deve essere infatti qualificata, ai sensi dell'art. 2058 c.c., come una domanda di reintegrazione in forma specifica, azionabile da ciascun danneggiato qualora sia in tutto o in parte possibile, con la conseguenza che ciascun danneggiato può agire a tutela del proprio diritto individuale nei limiti della propria quota, senza che si determini una situazione di litisconsorzio necessario tra tutti.