(massima n. 1)
L'omessa pronuncia, qualora cada su una domanda inammissibile, non costituisce vizio della sentenza e non rileva nemmeno come motivo di ricorso per cassazione, in quanto alla proposizione di una tale domanda n on consegue l'obbligo del giudice di pronunciarsi nel merito (principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1, c.p.c.).