(massima n. 1)
La rinuncia al ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, ove non accettata dalla controparte, la quale abbia fatto propria l'istanza di regolamento, resta priva di effetti, imponendo alla Corte di cassazione pronunciare sulla giurisdizione, giacché rimane efficace l'atto di impulso processuale contenuto nel controricorso.