(massima n. 1)
Nel caso di pendenza di cause connesse davanti a giudici diversi del medesimo Tribunale non può trovare applicazione l'art. 40 c.p.c. ma è necessario dare attenzione al procedimento previsto nell'art. 274 c.p.c.. Ne consegue che qualora uno dei due giudici si spogli della cognizione della propria causa disponendone la massimazione ai sensi dell'art. 40 c.p.c., davanti all'altro giudice, il regolamento di competenza proposto dalla parte per censurare il provvedimento di massimazione è inammissibile, trattandosi di uno strumento applicabile esclusivamente quando si discuta dell'attribuzione della causa ad uno o ad un altro ufficio giudiziario, non invece dell'assegnazione della causa all'uno o all'altro giudice all'interno del medesimo ufficio.