(massima n. 1)
Il sanitario curante che accerti l'esistenza, a carico della gestante, di una patologia tale da poter determinare l'insorgenza di gravi malformazioni a carico del nascituro, č tenuto ad informare la donna di tale situazione e della possibilitą di svolgere indagini prenatali, benché rischiose per la sopravvivenza del feto, onde consentire l'esercizio della facoltą di procedere all'interruzione della gravidanza; ove, peraltro, siano decorsi pił di novanta giorni dall'inizio della gravidanza, per ottenere il risarcimento del danno conseguente alla violazione di tale diritto, la donna č tenuta a dimostrare - con riguardo alla sua concreta situazione e secondo la regola causale del "pił probabile che non" - che l'accertamento dell'esistenza di rilevanti anomalie o malformazioni del feto avrebbe generato uno stato patologico tale da mettere in pericolo la sua salute fisica o psichica.