(massima n. 1)
Qualora la notificazione dell'atto di appello sia stata effettuata nei confronti del procuratore domiciliatario della parte deceduta nel corso del giudizio di primo grado, nonostante che dell'evento fosse a conoscenza la controparte, e non gią nei confronti degli eredi, soggetti legittimati ad assumere la qualitą di parte nel giudizio di gravame, la nullitą dell'impugnazione, affetta da vizio relativo alla "vocatio in jus" per omissione del requisito di cui all'art. 163, terzo comma, n. 2, c.p.c., č sanata con efficacia "ex tunc", ai sensi dell'art. 164 c.p.c., nel testo novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, dalla costituzione degli eredi nel giudizio d'appello, con la conseguenza che gli effetti di tale costituzione risalgono sino al momento della notificazione dell'atto di appello, impedendo il passaggio in giudicato della decisione impugnata.