(massima n. 1)
In tema di estinzione del processo quando il giudice istruttore nel corso del giudizio a cognizione piena opera come giudice monocratico, il provvedimento con cui dichiara che il processo si č estinto non č soggetto a reclamo e, siccome determina la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale attinente al processo, ha natura di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza, impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione. Ne consegue che la parte č ammessa a formulare al giudice di appello istanza di rimessione al primo giudice, ai sensi dell'art. 354, secondo comma, c.p.c. ravvivandosi l'ipotesi di cui all'art. 308, secondo comma, c.p.c. Diversamente deve ritenersi quando l'estinzione sia stata deliberata dal tribunale in composizione monocratica solo dopo che la causa, precisate le conclusioni, sia stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 189 c.p.c.: in tal caso, il giudice di appello ove non la ritenga sussistente, non puō rimettere la causa al giudice di primo grado - non ricorrendo l'ipotesi contemplata dall'art. 308, secondo comma, c.p.c., richiamato dall'art. 354, secondo comma, c.p.c. ma deve trattenere la causa e deciderla nel merito.