(massima n. 1)
Non può essere pronunciata la cessazione della materia del contendere nell'ipotesi in cui il lavoratore richieda l'accertamento della illegittimità della destinazione ad altre mansioni e del diritto alla conservazione delle precedenti qualora successivamente cessi il rapporto di lavoro per pensionamento, costituendo il suddetto accertamento la premessa logica e giuridica per ulteriori domande risarcitorie, in ordine alle quali l'interesse ad agire permane anche dopo l'estinzione del rapporto di lavoro, incidendo quest'ultimo evento soltanto sull'eventuale domanda di condanna alla reintegrazione nelle mansioni svolte in precedenza ma non sul diritto all'accertamento che tale obbligo sussisteva fino alla cessazione del rapporto.