(massima n. 1)
In tema di querela di falso "incidentale", l'art. 221, secondo comma, c.p.c. prescrive che essa sia proposta "con dichiarazione da unirsi al verbale d'udienza", in un momento, quindi, che garantisca la diretta interlocuzione fra le parti ed il giudice e la presenza del P.M., per la redazione del relativo processo verbale. Ne consegue che, nel procedimento di legittimitā, se la trattazione del ricorso sia stata disposta in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., č irricevibile la querela in questione se, alla sua proposizione, si proceda non all'adunanza della Corte, previa richiesta di audizione formulata dalla parte, tramite il suo difensore, bensė mediante deposito di un istanza in cancelleria.