(massima n. 1)
Avverso il provvedimento col quale il giudice dell'esecuzione neghi la propria competenza per territorio non č proponibile il regolamento di competenza, ma solo l'opposizione agli atti esecutivi, salva la facoltā della parte di chiedere la revoca al giudice che l'ha pronunciato. Ove, tuttavia, il regolamento di competenza sia stato (inammissibilmente) comunque proposto si determina la sospensione del decorso del termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, fino alla data di comunicazione del deposito dell'ordinanza di decisione del regolamento di competenza.