(massima n. 1)
Il ricorso per cassazione proposto nelle forme dell'impugnazione ordinaria avverso sentenza di primo grado, inammissibile quale ricorso ordinario (in relazione al tipo di sentenza) nonché quale istanza di regolamento preventivo (per essere intervenuta, anche solo relativamente alla giurisdizione, sentenza sottoposta al rimedio dell'appello), č suscettibile di conversione in denuncia di conflitto di giurisdizione ove ne presenti i requisiti formali e sussistano i relativi presupposti, che ricorrono allorchč il ricorso risulti ritualmente notificato al soggetto destinatario personalmente, e non al suo procuratore, e sia riferibile a sentenze declinatorie della "potestas iudicandi" non pił revocabili dai diversi giudici che le hanno pronunciate su di una identica domanda.