(massima n. 1)
La morte del domiciliatario produce l'inefficacia della dichiarazione di elezione di domicilio e la necessitą che la notificazione dell'impugnazione sia eseguita, a norma dell'art. 330, terzo comma, c.p.c., alla parte personalmente. Tale principio trova deroga nella ipotesi in cui l'elezione di domicilio sia stata fatta presso lo studio di un professionista e l'organizzazione di tale studio gli sopravviva, dovendosi in questo caso considerare il predetto studio alla stregua di un ufficio.