(massima n. 1)
Qualora il giudizio venga promosso contro alcuni soltanto dei litisconsorti necessari, a norma dell'art. 102, secondo comma, c.p.c. il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito, non solo all'udienza di prima comparizione, come previsto dall'art. 180, primo comma, c.c., ma anche nel corso del giudizio e, quindi, anche quando la non integritą del contraddittorio venga rilevata in sede di decisione della causa. Ne consegue che č errata la sentenza con la quale il giudicante, rilevata la non integrazione del contraddittorio, ne faccia discendere l'inammissibilitą della domanda, anziché l'adozione del provvedimento ordinatorio imposto dall'art. 102, secondo comma, c.p.c..