(massima n. 1)
Poiché la facoltà di proporre impugnazione spetta solo ai soggetti partecipi del precedente grado di giudizio, nel quale siano rimasti soccombenti, chi intende proporre ricorso per cassazione nell'asserita qualità di erede della persona che partecipò al precedente giudizio di merito deve provare, tramite le produzioni consentite dall'art. 372 c.p.c., a pena di inammissibilità del ricorso medesimo, sia il decesso della parte originaria del giudizio che l'asserita sua qualità di erede di detta parte. La mancanza di tale prova è rilevabile d'ufficio, in quanto attiene alla titolarità del diritto processuale di adire il giudice dell'impugnazione e, pertanto, alla regolare costituzione del contraddittorio.