(massima n. 1)
Nel caso in cui siano convenuti nel medesimo giudizio tutti i condebitori di una obbligazione solidale, poiché quest'ultima determina la costituzione di tanti rapporti obbligatori, quanti sono i condebitori, si realizza la coesistenza nel medesimo giudizio di più cause scindibili, rispetto alle quali, in sede d'impugnazione, i motivi di gravame non si comunicano dall'uno all'altro dei coobbligati. Pertanto così come, rigettato l'appello di uno dei condebitori, questi non può avvalersi, opponendola al creditore, della riforma della sentenza di primo grado pronunciata in accoglimento di uno o più motivi di gravame dedotti da altro condebitore, egualmente - qualora siano rigettati gli appelli di tutti i condebitori - ciascuno di questi non può dedurre quali motivi di ricorso per Cassazione questioni che abbiano formato oggetto di motivi specifici di appello proposti dagli altri condebitori, poiché, in sede di legittimità, tali questioni sarebbero nuove rispetto a lui e, quindi, inammissibili. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto nuova la questione di giurisdizione sollevata per la prima volta col ricorso per cassazione, a nulla rilevando che tale questione fosse stata sollevata nei gradi precedenti da altro coobbligato soccombente).