(massima n. 1)
L'omessa rilevazione, da parte del medico specialista, della presenza di gravi malformazioni nel feto, e la correlativa mancata comunicazione di tale dato alla gestante, deve ritenersi circostanza idonea a porsi in rapporto di causalitā con il mancato esercizio, da parte della donna, della facoltā di interrompere la gravidanza, in quanto deve ritenersi rispondente ad un criterio di regolaritā causale che la donna, ove adeguatamente e tempestivamente informata della presenza di una malformazione atta ad incidere sulla estrinsecazione della personalitā del nascituro, preferisca non portare a termine la gravidanza.