(massima n. 1)
Qualora vengano proposte davanti al giudice di pace due domande, l'una principale e l'altra riconvenzionale, fra loro connesse, la prima soggetta a decisione di equità e l'altra a decisione secondo diritto, la regola è che entrambe devono essere decise secondo diritto; peraltro, ove il giudice di pace abbia deciso la domanda principale e rimesso quella riconvenzionale, per valore, al tribunale, anziché rimettere al tribunale, per connessione, l'intera decisione, la sentenza si considera emessa secondo diritto e l'impugnazione esperibile è l'appello, anche nel regime anteriore alla modifica dell'art. 339 c.p.c. disposta dall'art. 1 del d.l.vo 2 febbraio 2006, n. 40.