(massima n. 1)
La prestazione di volontariato, per sua natura gratuita e spontanea, non č soggetta alla disciplina sul volontariato, ma alla disciplina giuslavoristica del rapporto di lavoro, se, indipendentemente dal "nomen juris", il volontario sia assunto e retribuito con un compenso che superi il mero rimborso spese. (Nella specie, relativa a prestazioni di assistenza svolte da un lavoratore a favore del SUNIA, la S.C. nel rigettare il ricorso, ha ritenuto correttamente motivata la sentenza di merito attesa la piena autonomia delle modalitā della prestazione offerta dal prestatore, i cui comportamenti si erano sviluppati anche in termini configgenti con la linea dell'organizzazione sindacale fino a determinare la cessazione del rapporto, in alcuna misura imputabile a violazioni di obblighi di lavoro; anche con riguardo agli indici cosiddetti sussidiari, inoltre, la corte di merito aveva sottolineato il carattere non fisso e meramente eventuale del compenso in quanto costituito dagli importi, provenienti dal tesseramento, residuati dalla quota attribuita al sindacato e da quella al medesimo trattenuta per rimborso spese).