(massima n. 1)
In materia di rapporti di agenzia e di procacciamento d'affari si applicano le disposizioni relative alle controversie individuali di lavoro, ai sensi dell'art. 409, comma primo, n. 3, c.p.c., ove il rapporto presenti le caratteristiche del coordinamento, della continuitą e della prevalente personalitą della prestazione. Ne consegue che, dovendo la determinazione della competenza essere effettuata in base al contenuto della domanda giudiziale, va esclusa la competenza del giudice del lavoro allorché si prospetti che l'attivitą viene realizzata attraverso una struttura organizzativa piramidale. (Nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha ritenuto la correttezza della decisione del giudice di pace, il quale, alla stregua delle indicazioni contenute nell'atto di citazione, che delineavano una organizzazione con diversi livelli di operativitą e la presenza di collaboratori in posizione subalterna al ricorrente, aveva disatteso l'eccezione di incompetenza).