(massima n. 1)
L'art. 111, comma 2, Cost., con lo statuire che la legge deve assicurare la ragionevole durata del processo, detta una regola per una interpretazione delle singole norme di rito funzionalizzata alla celerità del giudizio; pertanto, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., la Corte di Cassazione, in luogo di cassare la sentenza impugnata con il rinvio della causa ad un nuovo giudice di appello, può decidere nel merito la controversia, con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, allorquando debba individuare la portata e l'oggetto di una intervenuta conciliazione, la cui interpretazione per la chiarezza del testo non lasci adito a dubbi, in base alla regola "in claris non fit interpretatio", e rispetto alla quale non siano prospettabili né siano state prospettate letture alternative a quella sostenuta dalla parte ricorrente in cassazione, che abbia chiesto la suddetta dichiarazione in ragione del venir meno dell'interesse della controparte alla prosecuzione del giudizio.