(massima n. 1)
La sentenza pronunciata in grado di appello che abbia deciso in via esclusiva su una questione di competenza è impugnabile solo con il regolamento necessario di competenza previsto dall'art. 42 cod. proc. civ., con la conseguente inammissibilità del ricorso ordinario per cassazione, il quale, tuttavia, può convertirsi nel suddetto regolamento, a condizione che risulti proposto nel rispetto del termine prescritto dall'art. 47, secondo comma, cod. proc. civ. ovvero in quello c.d. lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ., in mancanza della comunicazione da parte della cancelleria della decisione sulla competenza, la cui prova è posta a carico della parte impugnante.