(massima n. 1)
Il giudicato esterno formatosi a seguito di una sentenza della Corte di Cassazione č rilevabile anche di ufficio, non solo quando emerga dagli atti prodotti nei giudizi di merito, ma anche nel caso in cui si sia formato successivamente la pronuncia della sentenza impugnata, senza che possa qualificarsi come inammissibile l'eccezione o la produzione in questa sede della sentenza divenuta irrevocabile, poichč - ove si tratti di sentenze della predetta Corte, nota alle parti - non puō ritenersi operante il divieto di produzione di nuovi documenti di cui all'art. 372 c.p.c., in quanto il divieto non risponde, in concreto, ad un reale interesse nč delle parti stesse, nč della Corte di Cassazione, la quale č tenuta per dovere di ufficio alla conoscenza dei propri precedenti.