(massima n. 1)
Non č ammissibile la proposizione del regolamento di competenza necessario (previsto dall'art. 42 cod. proc. civ.) nel caso in cui, provvedutosi alla riunione di cue cause connesse (che conservano, in ogni caso, la loro autonomia), il giudice adotti una sentenza di incompetenza relativa ad una sola delle cause omettendo del tutto la trattazione e la decisione sull'altra causa riunita, sussistendo, in siffatta ipotesi, il diritto di appello in ordine a tale omissione decisionale, che costituisce il rimedio idoneo per far valere anche i vizi del procedimento. (Nella specie la S.C., sulla scorta del riportato principio, ha cassato la decisione impugnata con la quale era stata dichiarata l'inammissibilitą dell'appello avverso una sentenza di incompetenza adottata in primo grado relativa ad una sola causa riunita, avente ad oggetto un'azione risarcitoria da inadempimento, con omissione totale della decisione sull'altra controversia oggetto di riunione riguardante un'opposizione a decreto ingiuntivo).