(massima n. 2)
L'art. 514, primo comma, n. 4 (numero, peraltro, abrogato dall'art. 3, primo comma, della legge 24 febbraio 2006, n. 52, a decorrere dal 1° marzo 2006), cod. proc. civ., che sancisce l'impignorabilitą dei beni strumentali indispensabili per l'esercizio dell'attivitą professionale, artistica, di lavoratore autonomo o di imprenditore che trae dal proprio lavoro la fonte della sua sussistenza, pone come criterio di discrimine un concetto di indispensabilitą relativo (la cui valutazione č rimessa al giudice di merito ed č insindacabile in sede di legittimitą se adeguatamente e logicamente motivato) che deve essere riferito alle concrete condizioni di esercizio dell'attivitą del debitore al fine di escludere che l'impignorabilitą si estenda a beni che costituiscono una dotazione sovrabbondante o a soggetti che esercitano la loro attivitą di impresa con una dotazione di capitale e organizzazione prevalente rispetto all'attivitą personale.