(massima n. 1)
La formazione della cosa giudicata per mancata impugnazione su un determinato capo della sentenza investita dal gravame, può verificarsi soltanto con riferimento ai capi della stessa sentenza completamenti autonomi, in quanto concernenti questioni affatto indipendenti da quelli investite dai motivi di impugnazione, perchè fondate su autonomi presupposti di fatto e di diritto, tali da consentire che ciascun capo conservi efficacia precettiva anche se gli altri vengono meno, mentre, invece, non può verificarsi sulle affermazioni contenute nella sentenza che costituiscano mera premessa logica della statuizione adottata, ove quest'ultima sia oggetto del gravame. (Nella specie, la S.C., nell'enunciare anzidetto principio, ha escluso che si fosse formato il giudicato sull'accertamento giudiziale della semplice durata di attività lavorativa svolta in presenza di amianto, giacchè, ai fini del riconoscimento dell'azionato diritto alla supervalutazione dei periodi di contribuzione, di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, era necessario anche l'accertamento di una qualificata esposizione all'amiant).