(massima n. 1)
L'accertamento della sussistenza e della misura dello stato invalidante č un accertamento di fatto, la cui valutazione č demandata al giudice di merito ed č incensurabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata e sufficiente; ne consegue che eventuali errori del consulente tecnico di cui si sia avvalso il giudice sono suscettibili di esame in sede di legittimitā unicamente sotto il profilo del vizio di motivazione della sentenza che li recepisce, quando siano riscontrabili carenze e deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate, e non giā quando si prospettino semplici difformitā tra la valutazione del consulente circa l'entitā e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte.