(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, il divieto di produrre nuovi documenti in appello non riguarda anche i documenti che la parte non abbia potuto produrre in precedenza, tanto pił ove il documento abbia carattere meramente integrativo rispetto ad altro ritualmente prodotto in primo grado. (Nella specie, si trattava della cartolina di ricevimento di una raccomandata prodotta nei termini, rilevante per la dimostrazione della interruzione della prescrizione del credito azionato in giudizio; la S.C., nell'affermare il principio anzidetto, ha cassato la sentenza impugnata che non aveva consentito la produzione tardiva).