(massima n. 1)
Anche a seguito dell'inserimento della garanzia del giusto processo nella formulazione dell'art. 111 Cost., il sindacato delle Sezioni Unite della Corte di cassazione sulle decisioni rese dal Consiglio di Stato č limitato all'accertamento dell'eventuale sconfinamento dai limiti esterni della propria giurisdizione da parte del Consiglio stesso, ovvero all'esistenza di vizi che riguardano l'essenza di tale funzione giurisdizionale e non il modo del suo esercizio, restando, per converso, escluso ogni sindacato sui limiti interni di tale giurisdizione, cui attengono gli "errores in iudicando" o "in procedendo". A tal riguardo, la censura relativa ad una pretesa violazione del giudicato, riguardando la correttezza dell'esercizio del potere giurisdizionale del giudice adito, rimane estranea al controllo e al superamento dei limiti esterni della giurisdizione. (Nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso che, sotto l'apparente aspetto di difetto di giurisdizione per superamento dei limiti esterni, prospettava in sostanza una violazione di legge commessa dal Consiglio di Stato nell'esercizio del potere giurisdizionale, in quanto sarebbe stata erroneamente attribuita efficacia di giudicato all'ordinanza di sospensione dell'esecutorietā della sentenza di primo grado).