(massima n. 1)
Qualora la firma del conferente la procura alle liti, apposta in calce o a margine dell'atto con cui sta in giudizio una persona giuridica, sia leggibile, spetta alla controparte contestare, con valide e specifiche ragioni e prove, che la firma sia quella del soggetto cui compete la rappresentanza processuale, imponendo il principio del giusto processo, come introdotto dal novellato art. 111, primo comma, Cost., di discostarsi da interpretazioni suscettibili di ledere il diritto di difesa della parte ovvero ispirate ad un formalismo funzionale non giā alla tutela dell'interesse della controparte ma piuttosto a frustrare lo scopo stesso del processo, che č quello di consentire che si pervenga ad una decisione di merito.