(massima n. 1)
Qualora la costituzione in giudizio della parte sia avvenuta con il conferimento, in via disgiuntiva, del mandato alle liti ad una pluralità di procuratori, tutti nominativamente indicati in calce all'atto di conferimento, la notificazione dell'impugnazione ex art. 330 c.p.c. può essere effettuata ad uno qualunque dei difensori costituiti ancorché sia persona diversa rispetto all'unico difensore che ha sottoscritto l'atto medesimo.