(massima n. 1)
L'onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi su cui il ricorso si fonda - imposto, a pena di improcedibilità, dall'art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., nella nuova formulazione di cui al d.lgs. n. 40 del 2006 - non può dirsi soddisfatto con il deposito, oltre il termine di cui all'art. 369, comma 1, dei fascicoli di parte di primo e secondo grado, contenenti il contratto, per estratto, in allegato al ricorso di primo grado, a nulla rilevando che il contratto sia stato depositato, a sua volta, dal ricorrente incidentale, atteso che, ove venisse ammessa tale equipollenza nella produzione, verrebbe disattesa la lettera del citato art. 369, che sancisce l'improcedibilità, senza eccezioni..