(massima n. 1)
Il giudice, una volta definito il giudizio e regolato con sentenza l'onere delle spese processuali, non ha pił il potere di provvedere alla liquidazione dei compensi in favore del consulente tecnico d'ufficio; ne consegue che il relativo provvedimento risulta abnorme e in relazione ad esso, trattandosi di atto idoneo ad incidere in modo definitivo su posizioni di diritto soggettivo, č ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., senza che possa ravvisarsi alcuna lesione del diritto del consulente tecnico d'ufficio ad ottenere il compenso per la propria prestazione, ben potendo egli chiedere il decreto ingiuntivo ex art. 633, n. 3, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio i decreti con i quali il giudice, dopo aver definito il giudizio, ha liquidato i compensi spettanti al consulente tecnico d'ufficio, individuando anche la parte tenuta al pagamento e, in un secondo momento, ha modificato altresģ, in violazione peraltro del principio del contraddittorio, la parte a carico della quale erano stati posti i predetti compensi).