(massima n. 1)
L'onere di depositare il testo integrale dei contratti collettivi di diritto privato, previsto a pena di improcedibilitā del ricorso per cassazione dall'art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., non č limitato al procedimento di accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validitā ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di cui all'art. 420 bis c.p.c., ma si estende al ricorso ordinario ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., avuto riguardo alla necessitā che la S.C. sia messa in condizione di valutare la portata delle singole clausole contrattuali alla luce della complessiva pattuizione, e dovendosi ritenere pregiudicata la funzione nomofilattica della S.C. ove l'interpretazione delle norme collettive dovesse essere limitata alle sole clausole contrattuali esaminate nei gradi di merito.