(massima n. 1)
In materia di notifica di un atto di impugnazione, ove risulti una discordanza tra il domicilio del difensore indicato nella sentenza o negli atti e quello in cui è stata effettuata la notificazione, il giudice dell'impugnazione può, anziché dichiararne l'inammissibilità per mancata dimostrazione dell'effettività del domicilio presso cui è stata indirizzata la notificazione, superare tale discordanza facendo uso del proprio potere di rilevazione d'ufficio della ritualità della notificazione, attraverso fonti di conoscenza degli elementi rilevanti di carattere ufficiale, esistenti in virtù dell'organizzazione pubblicistica della professione forense. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto rituale una notifica eseguita nello stesso Comune, alla stessa strada ma ad un numero civico diverso da quello indicato in sentenza, perché da una verifica presso il sito internet del relativo Consiglio dell'ordine risultava che l'indirizzo dell'avvocato era quello dove si era compiuta la notifica, e non quello indicato nella sentenza).